venerdì 27 settembre 2019

Il circolo ricreativo


Il circolo ricreativo o privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l’art. 18 della Costituzione stabilisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale”.


Il diritto costituzionale dell’inviolabilità del domicilio e di libera associazione non può però costituire impedimento asso­luto all’emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabi­lite dall’ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, nonché dell’igiene e della salute pubblica. In tale contesto si inserisce la normativa che garantisce l’esercizio corretto di questi diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza, patrimonio anch’essi della nostra Costituzione.

Per costituire un circolo è sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

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